Vademecum per Consulenti Tecnici d’Ufficio

Vademecum per Consulenti Tecnici d’Ufficio

INTRODUZIONE

 

Questo Vademecum è rivolto ai Consulenti Tecnici d’Ufficio e parla di:

  • modalità di svolgimento dell’incarico;
  • modalità di redazione delle consulenze tecniche d’ufficio;
  • chiarisce aspetti problematici che potrebbero presentarsi nello svolgimento delle operazioni peritali (es. acquisizione di produzione documentale; mancato pagamento dell’acconto; possibilità di delegare).

Le mie conoscenze si basano sulla personale esperienza maturata che mi suggerisce di cercare sempre di garantire la corretta ed imparziale valutazione di ogni questione controversa che nasce nel corso dell’espletamento dell’incarico.

Voglio contribuire alla definizione di un corretto metodo per lo svolgimento delle operazioni peritali e per la redazione della consulenza tecnica d’ufficio nell’ambito del processo civile articolandola in quattro parti:

  1. Accettazione incarico e svolgimento operazioni peritali;
  2. Modalità di redazione della relazione di consulenza;
  3. Spese di consulenza;
  4. Iscrizione e tenuta dell’albo dei CTU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario

1)     ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI. 3

  1. Accettazione dell’incarico. 3

II Giuramento. 3

III. Inizio delle operazioni peritali. 4

  1. Prosecuzione delle indagini peritali. 4
  2. Destinatari degli avvisi. 5

VII. Rispetto del termine di deposito della relazione tecnica. 5

VIII. Proroga del termine di deposito. 6

  1. Renitenza delle parti a collaborare con il CTU.. 7
  2. Trattative tra le parti. 7
  3. Acquisizione di documenti dalle parti. 7

2) MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA.. 9

  1. Il contenuto della relazione. 9
  2. Descrizioni e valutazioni. 9

III. Forma della relazione. 10

3) SPESE DI CONSULENZA.. 11

  1. Fonti normative. 11
  2. Spese. 11

III. Onorari. 11

  1. Obbligati al pagamento. 11
  2. Liquidazione delle spese e dei compensi. 11

4) ALBO DEI CTU: ISCRIZIONE E DISCIPLINA.. 13

  1. Domanda di iscrizione. 13
  2. Speciale competenza. 13

III. Controllo disciplinare. 14

  1. Sanzioni. 14
  2. Cause di giustificazione. 15
  3. Deliberazione. 15

VII. Controllo sulla qualità delle relazioni. 16

VIII. Revisione dell’albo. 16

  1. Criteri di scelta dei consulenti e rotazione degli incarichi. 16

 

 

 

 

1)   ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

 

I. Accettazione dell’incarico

Ricevuta l’ordinanza di nomina, è opportuno che il CTU si rechi in cancelleria per prendere visione del fascicolo, del quesito e delle generalità delle parti, per verificare la natura dell’incarico e la sussistenza di eventuali cause d’incompatibilità.

Qualora vi fosse incompatibilità o impossibilità ad accettare l’incarico è opportuno che il CTU ne dia comunicazione al giudice prima possibile in modo da consentire a questi di procedere alla sostituzione.

Nel fissare la data di inizio delle operazioni peritali va considerata la durata complessiva delle stesse (solitamente 60 gg. per l’invio della “bozza”, 20 gg. per le osservazioni delle parti ed ulteriori 20 gg. per il deposito definitivo dell’elaborato peritale, comprensivo della risposta alle osservazioni delle parti).

Il CTU ha l’obbligo di accettare l’incarico (art. 63 c.p.c.)  e solo se sussiste un “giusto motivo di astensione”, ha facoltà di rifiutare.

Il consulente può essere ricusato delle parti per i motivi di cui all’art. 51 c.p.c.

Di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che la ricusazione del consulente è ammissibile solo nei casi in cui sarebbe obbligatoria l’astensione. Infatti, benché l’art. 63, 2° comma, c.p.c. richiami l’intero art. 51 c.p.c., il rinvio è limitato ai motivi di ricusazione, non a tutti i motivi di astensione indicati nella norma richiamata; i motivi di ricusazione sono solo quelli elencati nell’art. 51, 1° comma, c.p.c. come si desume dall’art. 52 c.p.c., che li prevede quali motivi di ricusazione del giudice (Cass., S.U., 7770/2009). Nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha escluso che la semplice richiesta di sostituzione del consulente equivalga a richiesta di ricusazione.

A proposito della ricusazione sento la necessità di specificare che essa non è materia che possa essere sollevata da un CTP nel corso delle operazioni peritali. Essa infatti è regolata da apposita norma che recita: “Entro il termine stabilito dalla legge (termine che secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità viene ritenuto perentorio), le parti possono proporre istanza di ricusazione, depositando in cancelleria il ricorso al giudice istruttore (l’art. 192 del c.p.c. dispone che sia l’istanza di astensione che quella di ricusazione debbono essere proposte almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione)

 

II Giuramento

Il CTU ha l’obbligo di essere presente all’udienza fissata per il giuramento. Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, devono essere comunicati con largo anticipo, in modo da poter consentire il differimento dell’udienza entro un termine congruo.

Tali impedimenti, se imprevisti, devono comunque essere comunicati al giudice e debitamente documentati, rappresentando la situazione di impedimento venutasi a creare.

Ripetute assenze, con conseguenti rinvii per il giuramento, sono valutate ai fini della sostituzione del CTU e possono essere segnalate al Presidente del tribunale perchè eroghi la eventuale azione disciplinare se prevista.

Il CTU deve visionare la documentazione versata in atti, segnalando al giudice, al momento del giuramento, se risulta incompleta.

Il CTU può chiedere al giudice l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio e quella di avvalersi di un ausiliario, ecc.),.

Inoltre, il CTU provvede al ritiro dei fascicoli delle parti, sottoscrivendo per ricevuta il verbale di udienza, ed è responsabile della loro custodia. Massima attenzione va prestata al fatto che le “produzioni di causa” siano tutte contenute nel fascicolo di causa. In caso di mancanza di una o più di esse è bene che il CTU segnali la cosa al Giudice ed annoti sul verbale di conferimento incarico la circostanza della mancata consegna di qualcuna delle produzioni. Personalmente ritengo che la mancanza dei detti documenti potrebbe essere grave nella misura in cui lo studio preventivo degli atti di causa potrebbe produrre ritardi e disguidi.

 

III. Inizio delle operazioni peritali.

Se il primo accesso per le operazioni peritali è fissato in udienza, si considera noto a tutte le parti presenti o assenti in udienza: in tal caso, il CTU non deve inviare alcun avviso alle parti (mi permetto però di suggerire che, in ossequio al principio di evitare confusione o contestazioni, il CTU può preferibilmente avvertire le parti assenti: oggi l’invio di una PEC non costa niente).

Se invece la data e luogo di inizio delle operazioni peritali non vengono fissate in udienza occorre che esse vengano successivamente comunicate alle parti a mezzo pec, fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

IV. Prosecuzione delle indagini peritali.

Se le operazioni non possono essere concluse nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il CTU può alternativamente:

  • fissare direttamente la data, l’ora ed il luogo di prosecuzione delle operazioni, indicandola nel verbale delle operazioni peritali;
  • riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e luogo di prosecuzione delle operazioni; in tal caso il CTU deve darne avviso alle parti, attraverso un mezzo che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione.

Cause di differimento dell’inizio o della prosecuzione delle indagini peritali.

Le operazioni peritali devono essere svolte tanto celermente da consentire il rispetto di tutti i princìpi del processo civile e soprattutto il rispetto  l’ex art. 111 Cost. della ragionevole durata del processo.

Il CTU, pertanto, può differire la data d’inizio delle operazioni peritali ovvero rinviarne la prosecuzione soltanto dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi, assoluti ed insuperabili. soltanto quando l’impedimento a comparire della parte, del suo avvocato o del suo consulente sia:

  • obiettivo (ad es. malattia);
  • legittimo (ad es. concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assunti e non differibili).

 

VI. Destinatari degli avvisi.

Tutti gli avvisi del CTU devono essere inviati (in modo tracciabile) agli avvocati delle parti costituite (v. art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n.6223).

La CTU, quindi, non è regolarmente espletata se l’avviso di differimento ovvero il rinvio delle operazioni peritali è inviato alla parte personalmente oppure al consulente di parte. L’operato del CTU è invece corretto, pur se gli avvisi in questione sono inviati soltanto all’avvocato e non anche al consulente di parte (però mi permetto di consigliare che in questo caso è opportuno inviare la propria comunicazione anche al Consulente Tecnico di Parte).

 

VII. Rispetto del termine di deposito della relazione tecnica.

Il giudice assegna un termine entro il quale il CTU deve trasmettere alle parti la propria bozza di relazione di consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice fissa altresì, per le parti, il termine entro il quale, a decorrere dalla ricezione dell’elaborato peritale, possono formulare osservazioni alla CTU.

La relazione definitiva deve essere depositata dal CTU, con delle brevi valutazioni sulle eventuali osservazioni ricevute, entro il termine stabilito dallo stesso giudice.

Il giudice, contestualmente al conferimento dell’incarico, dispone il pagamento di un acconto sulle competenze del CTU che può essere posto provvisoriamente a carico di una parte ovvero solidalmente a carico di entrambe le parti.

Il CTU deve depositare la relazione nel termine fissato dal giudice all’udienza di conferimento dell’incarico.

E’ bene ribadire che il deposito deve avvenire entro il termine fissato dal giudice e non entro la data dell’udienza successiva a quella in cui è stato conferito l’incarico. Il rispetto del termine fissato dal giudice consente, infatti, alle parti di avere la certezza che, dopo una certa data, verrà depositata nel fascicolo la relazione di consulenza e questo per evitare che le parti debbano sobbarcarsi l’onere di verificare ogni giorno l’avvenuto deposito della relazione. Pertanto, se il CTU deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, egli viene comunque considerato ritardatario anche se  il deposito è avvenuto prima dell’udienza successiva a quella del giuramento. Mi permetto comunque di suggerire che è opportuno trasmettere alle parti la relazione definitiva contestualmente al deposito in cancelleria la qual cosa, tra l’altro, evita al CTU la necessità di stampare oltre alla copia per il giudice anche una copia per ognuna delle parti.

Per il deposito dell’elaborato peritale da parte del CTU non è contemplata la “sospensione feriale”.

 

VIII. Proroga del termine di deposito.

Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine ordinatorio. Esso, quindi, può essere prorogato, ma soltanto prima della scadenza.

Il CTU che non riesca ad ultimare la relazione nel termine fissato dal giudice ha l’obbligo di chiedere una proroga, prima che il suddetto termine sia scaduto. Il CTU, in questo caso, deve allegare e provare le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine

In assenza di un giustificato motivo, nessuna proroga può essere concessa.

È consentita altresì una seconda proroga, ma in questo occorre la sussistenza di motivi “particolarmente gravi” (art. 153 c.p.c.).

Costituisce giusta causa di proroga del termine per il deposito della relazione qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo incontrato dal CTU nello svolgimento dell’incarico.

L’impedimento non è legittimo e non dà diritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando dipenda:

  1. a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il CTU;
  2. b) dalla pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al CTU di rinviare l’inizio delle operazioni.

Ad ogni modo, in caso di ottenimento di una proroga è consigliabile comunicare alle parti i nuovi termini.

 

IX. Renitenza delle parti a collaborare con il CTU

Se alcuna od entrambe le parti non collaborano con il CTU al fine di consentirgli di dare risposta al quesito postogli, l’ausiliario non può rinviare sine die l’inizio delle operazioni ovvero il deposito della relazione, dovendo comunque rispettare il termine fissato dal giudice e redigere la relazione mettendo in evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse.

Si considera comportamento non collaborativo il mancato versamento dell’acconto stabilito con il provvedimento di conferimento del mandato. La perduranza di tale comportamento si intende come disinteresse alla prosecuzione delle operazioni peritali.

In caso di mancato pagamento dell’acconto da parte di alcuna delle parti, il CTU è autorizzato a sospendere provvisoriamente le operazioni peritali ed a rimettere gli atti al giudice istruttore per i provvedimenti di competenza    (suggerisco però di evitare un provvedimento così drastico e di continuare le operazioni magari segnalando al giudice lo scorretto comportamento dell’inadempiente.

Quando poi, come spesso capita. l’inadempiente è la compagnia di assicurazioni il CTU potrebbe chiedere al Giudice di segnare all’organo di controllo preposto a disciplinare i comportamenti delle assicurazioni l’atteggiamento “non collaborativo” della stessa).

 

X. Trattative tra le parti.

Il CTU, di per sé, non ha né il potere, né il dovere di esperire alcun tentativo di conciliazione tra le parti.

Tuttavia, laddove il giudice lo disponga, il CTU può esperire il tentativo di conciliazione tra le parti: in tal caso deve riferire ogni circostanza ritenuta utile ai fini di giustizia, dare conto della partecipazione o meno dei CTP alle operazioni peritali e, in caso di dissenso da parte di costoro non generico e motivato rispetto alle conclusioni rese, sottoporre le loro osservazioni a dettagliato vaglio critico.

 

XI. Acquisizione di documenti dalle parti.

Il CTU non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto.

I documenti prodotti al di fuori dei termini consentiti sono inutilizzabili dal giudice e dal CTU (Cass. 26.09.2016, n.18770).

Il CTU, quindi, non deve sollecitare le parti al deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrimenti il CTU dovrà rilevare l’impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli e la parte renitente sconterà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

 

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2) MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA

 

I. Il contenuto della relazione.

La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti formulati dal Giudice, evitando di dilungarsi su questioni irrilevanti o non pertinenti rispetto alla materia del contendere.

Nella relazione vanno riportate le osservazioni dei consulenti di parte e al fine di consentire al giudice il necessario riscontro dell’iter logico adottato dal CTU che deve prendere posizione in merito alle osservazioni dei CTP, indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle.

In ogni caso, le osservazioni delle parti vanno allegate all’elaborato peritale, al fine di consentire al Giudice di valutare se il consulente abbia risposto esaurientemente alle stesse.

 

II. Descrizioni e valutazioni.

Ove al CTU sia chiesto di descrivere luoghi, cose o persone, la descrizione deve essere sempre accurata e dettagliata, oltreché corredata da adeguata documentazione fotografica e la parte descrittiva deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa.

Ove la relazione contenga una parte valutativa, il CTU avrà cura di motivare sempre le proprie conclusioni, descrivendo l’iter logico in base al quale è pervenuto ad esse.

Il CTU, ma anche i CTP, devono evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa ed attenersi, nell’espletamento del proprio incarico, esclusivamente a fatti “tecnici ed oggettivi”.

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata (Cass., Sez. I, sentenza n. 5148 del 03/03/2011).

 

III. Forma della relazione.

La relazione deve essere depositata in formato digitale (quando il foro è attrezzato a ricevere in tale forma) e preferibilmente anche in forma cartacea.

A seguito dell’emanazione del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, che ha fissato le regole tecniche per l’adozione della telematica in ambito processuale, il consulente tecnico d’ufficio deve osservare le nuove modalità di funzionamento del PCT (Processo Civile Telematico), compatibilmente con i tempi di adeguamento dell’hardware e delle procedure in tutte le sedi giudiziarie interessate. Di conseguenza, il CTU è tenuto a dotarsi ed a utilizzare strumenti telematici e informatici che gli permettano di rapportarsi con gli uffici giudiziari seguendo le nuove modalità di lavoro, compresa la conservazione digitale dei suoi elaborati.

In linea di massima ogni relazione di consulenza va divisa in quattro parti:

  • una succinta parte introduttiva nella quale il CTU avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti;
  • una parte descrittiva, nella quale il CTU illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti;
  • una parte valutativa, nella quale il CTU risponde ai quesiti motivando adeguatamente ed esaustivamente le proprie scelte;
  • una parte riassuntiva, nella quale il CTU espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito postogli.

La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile. Ove ciò possa aiutare all’esposizione dei fatti o delle valutazioni, è raccomandato l’impiego di grafici, illustrazioni, tabelle ovvero di qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il contenuto.

 

3) SPESE DI CONSULENZA

 

I. Fonti normative.

I compensi dovuti al CTU sono disciplinati dal D. Lgs. 115/02 e dal D.M. 30.5.2002 e sono formato dall’ammontare degli onorari dal rimborso spese.

 

II. Onorari.

Gli onorari liquidati al consulente si calcolano secondo i criteri di cui al D.M. 30.5.2002, a tenore del quale i compensi a vacazione sono dovuti soltanto allorché l’attività svolta non rientri in nessuna delle previsioni di cui al citato D.M.

Purtroppo va segnalato che gli importi degli onorari sono fermi da circa 20 anni e questo li rende inadeguati ai tempi. Non per amore di polemica ma è inevitabile segnalare come improcrastinabile la necessità di adeguare le tariffe. Un lavoro pagato male difficilmente può essere un buon lavoro.

A questo proposito voglio aggiungere una seconda obiezione ai metodi con cui taluni giudici determinano l’ammontare del compenso. Specialmente presso i giudici di pace si adotta un sistema alquanto strano ed anche discutibile: “il metodo a forfait”.

Non è raro trovare giudici che, in sede di conferimento incarico, assegnano invece del solo acconto, una cifra a “forfait” che classificano come “acconto e saldo”. Ebbene questo metodo andrebbe evitato. In effetti l’importo del compenso dovrebbe essere commisurato “alla quantità ed alla qualità” del lavoro che il CTU incaricato svolge. Il pagamento a forfait è la negazione di questo principio ed è deleterio anche lo stabilire compensi irrisori e non proporzionati al lavoro e all’impegno necessari. Questo metodo di liquidazione al risparmio andrebbe evitato non soltanto nell’interesse dei professionisti che lavorano seriamente e vengono penalizzati ma andrebbe eliminato soprattutto nell’interesse della giustizia e del giudice incaricante. Ho detto prima che “un lavoro pagato male difficilmente può essere un buon lavoro”. Orbene io credo che l’interesse della giustizia sia quello di ottenere un lavoro che sia chiaro, fatto bene e di reale ausilio al giudice che deve decidere. Di una consulenza fatta male nessuno sa cosa farsene e così il giudice che aveva nominato un tecnico come suo ausiliario vanifica con il suo stesso atteggiamento lo scopo che intendeva raggiungere.

So bene che pagare adeguatamente non costituisce garanza di “qualità”. Però il Giudice sereno di aver messo a disposizione del tecnico ciò che gli serve per fare un buon lavoro (la giusta mercede) può, in tutta serenità, segnalare al Presidente del Tribunale la eventuale cattiva qualità del lavoro ottenuto innestando in tal modo una scrematura degli albi che, in verità, contengono davvero, per come sono stati costruite e per come vengono controllati, di tuto e di più.

Non basta ed anzi è controproducente, nella condizione in cui sono qualitativamente formati gli albi, invocare la rotazione. Il giudice può essere obbligato a rispettare la trasparenza attraverso il rispetto della rotazione soltanto se è posto in condizioni di attingere ad un elenco che sia di qualità. a queste considerazioni si agganciano poi quelle che farò sui metodi di iscrizione all’albo e che tratterò nel seguente paragrafo.

 

III. Spese.

Il CTU può ottenere la rifusione delle spese che siano state debitamente documentate, eccezion fatta per le spese eccessive od inutili.

 

IV. Chi deve pagare la parcella.

Anche quando il giudice pone le spese di consulenza a carico soltanto di alcune tra le parti, tale disposizione ha efficacia soltanto nei rapporti tra le parti, non nei rapporti tra queste ed il CTU

Quest’ultimo, pertanto, può sempre pretendere il pagamento dell’intero compenso da una qualunque tra le parti, che sono tra loro sempre obbligate in solido al relativo pagamento: in tal senso si veda l’orientamento della Cassazione secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 28094 del 30/12/2009; conf. a Cass. 8.7.1996 n. 6199).

 

V. Liquidazione delle spese e dei compensi.

Per ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, il CTU ha l’obbligo di documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione di spesa all’istanza di liquidazione.

L’istanza di liquidazione del compenso del CTU può avvenire in due modi: a vacazione oppure in misura prefissata dalla legge.

La liquidazione a vacazione può essere applicata soltanto nei casi in cui la materia oggetto della consulenza non rientri in alcuna di quelle previste dal d.m. 30.5.2002.

Il calcolo del compenso va fatto in base all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto (v. ad es. Cass. 7186/2007).

L’aumento degli onorari variabili e fissi può avvenire in casi eccezionali, circostanza questa che ricorre quando le prestazioni pur non presentando aspetti di criticità o quanto meno di assoluta rarità, risultino comunque aver impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva per importanza tecnico –scientifica, complessità e difficoltà (Cass. 9761/97)

La riduzione del compenso viene operata se il CTU ha ritardato, senza alcuna giustificazione e motivazione, il deposito della relazione.

In caso di conciliazione della lite il CTU, non deve presentare al Giudice istanza di liquidazione perché quest’ultima graverà direttamente sulle parti che hanno l’obbligo di effettuarne la valutazione e inserite nella scrittura di definizione della controversia. L’importo in questi casi sarà calcolato su tariffa di mercato, non avendo il CTU concluso alcuna attività giudiziaria.

Diversamente, se non conclude l’esperimento conciliativo, questa attività resta ricompresa tra quelle di cui può essere chiesta la liquidazione.

 

  

4) ALBO DEI CTU: ISCRIZIONE E DISCIPLINA

 

I. Domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione va presentata all’ufficio CTU del Tribunale.

Ad essa vanno allegati i documenti di cui all’art. 16 disposizioni attuative c.p.c., ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene richiesto d’ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti dagli atti dello stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’interessato.

La specchiata moralità, ai sensi dell’art. 15 disposizioni attuative c.p.c., è requisito fondamentale per l’iscrizione all’albo.

La specchiata moralità non consiste nell’essere incensurato, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L’assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell’istante, in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti alternativi o non passate in giudicato, a pene detentive superiori a tre mesi.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Tribunale valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

 

II. Speciale competenza.

La “speciale competenza” nelle materie per le quali si richiede l’iscrizione, ai sensi dell’art. 15 disposizioni attuative c.p.c., è requisito fondamentale per la iscrizione che è tenuto a indicazione lo specifico settore di specializzazione.

La prova del possesso della speciale competenza può essere fornita attraverso la dimostrazione:

  • di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
  • di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
  • di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento;

di avere svolto e svolgere continuativamente e da un apprezzabile arco di tempo l’attività professionale.

 

La speciale competenza può essere dichiarata, di norma, solo da chi possiede

tutte le “CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE” che deve possedere chi aspirava a ricoprire, nel mondo giudiziario, il ruolo di “Ricostruttore di Incidenti Stradali” così come indicato dalla Norma UNI  11294/2020.

 

 

III. Controllo disciplinare.

Il controllo disciplinare sugli iscritti all’albo è riservato al Presidente del Tribunale o suo delegato e le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all’art. 21 disposizioni attuative c.p.c.

 

Il presidente del Tribunale o il suo delegato, anche d’ufficio, acquisisce  notizie delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all’esame del Comitato. Nel caso di archiviazione della contestazione, all’interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare:

  • la gravità della mancanza ascritta al consulente;
  • gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
  • la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

 

IV. Sanzioni.

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dall’art. 20 disposizioni attuative c.p.c.

Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, il Comitato nell’irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:

 

  • ingiustificata assenza all’udienza fissata per il conferimento dell’incarico: Avvertimento;
  • mancato deposito della relazione nei termini, ritardo inferiore ad un mese: Avvertimento;
  • mancato deposito della relazione nei termini, ritardo superiore ad un mese: Sospensione fino ad un mese;
  • mancato deposito della relazione nei termini, ritardo superiore a tre mesi: Sospensione fino a sei mesi;
  • relazione qualitativamente insufficiente, lacunosa od erronea, quando l’integrazione avvenga ad opera dello stesso consulente, anche su ordine del giudice: Avvertimento;
  • relazione qualitativamente insufficiente, lacunosa od erronea, quando i vizi siano tali da rendere necessaria la nomina di un altro CTU: Sospensione fino ad un anno; cancellazione dall’albo nei casi più gravi;
  • omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la ricusazione del consulente od altre situazioni di conflitto di interessi: Sospensione fino a tre mesi;
  • violazione, anche in buona fede, della regola del contraddittorio (come, ad esempio, nel caso di contatti con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti ad una delle parti, ecc.): Sospensione fino ad un mese;
  • nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio a quo: Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso;
  • smarrimento degli atti di parte: Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso;
  • richiesta di compensi manifestamente eccessivi rispetto ai valori di cui al d.p.r. 115/02 ed al d.m. 30.5.2002: Avvertimento e nel caso di condotta reiterata Sospensione fino ad un mese.

 

V. Motivi di giustificazione.

Nel giudizio per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione:

 

  • l’ignoranza di norme del codice di procedura civile;
  • la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell’incarico;
  • i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine.

 

VI. Applicazione delle sanzioni.

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza. I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a procedere, sono comunicati all’interessato a cura dell’ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell’Ufficio, al Presidente della Sezione civile del Tribunale, al Presidente della Corte d’appello, al Coordinatore dell’Ufficio dei Giudici di pace.

 

VII. Controllo sulla qualità delle relazioni.

È facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all’art. 13, acquisire, anche d’ufficio, presso le Sezioni del Tribunale copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest’ultimo.

 

VIII. Revisione dell’albo.

La revisione dell’albo, di cui all’art. 18 disposizioni attuative c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell’elevato numero di iscritti all’albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga ogni quattro anni. In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante PEC, a dichiarare:

 

  • la permanente sussistenza dei requisiti di cui all’art. 15 disposizioni attuative c.p.c.;
  • l’insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l’ufficio.

 

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell’invito, il Comitato procede alla cancellazione dell’iscritto. Ai fini di cui al comma precedente, farà fede la data indicata sull’avviso di ricevimento.

È facoltà del Comitato e del suo Presidente procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennali, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all’art. 15 disposizioni attuative c.p.c.

 

IX. Criteri di scelta dei consulenti e rotazione degli incarichi.

La scelta del consulente tecnico d’ufficio deve avvenire in modo da garantire nel massimo grado possibile:

 

  • trasparenza;
  • adeguata rotazione degli incarichi;
  • adeguate ed esaurienti risposte al giudice che ha disposto la consulenza.

 

In ogni caso, la nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio sarà compiuta tenendo conto principalmente delle competenze specialistiche e delle capacità professionali del professionista iscritto.

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